Dopo aver escluso l’allegazione APE ai contratti (DL 145/2013) il nuovo Dlgs 175/2014 rende di nuovo obbligatoria l’allegazione con sanzioni… di fatto eludendo la possibilità della registrazione telematica dei contratti.Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì (G.U. n. 277 del 28.11.2014), il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” che entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre (all.1).Si segnala che l’art. 33 modifica i criteri da utilizzare per l’individuazione degli immobili residenziali per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”: è, infatti, previsto che l’aliquota IVA agevolata del 4% trovi applicazione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, A9 (prima si faceva riferimento, per l’esclusione dell’IVA agevolata, agli immobili “di lusso”, secondo i criteri individuati dal D.M. 2 agosto 1969).L’art. 34, invece, apporta lievi modifiche ai meccanismi di controllo sugli adempimenti previsti in materia di APE (attestato di prestazione energetica). Viene, infatti, modificato l’art. 6, comma 3, del D.lgs.n.192/2005, in precedenza modificato dal Decreto “Destinazione Italia” (D.L.n.145/2013), come da comunicazione del Centro Studi del 27.12.2013.Il D.L. n.145/2013 era intervenuto, sulla norma indicata, eliminando la sanzione della nullità per i contratti di compravendita e di locazione a cui non era allegato l’attestato di prestazione energetica e disponendo l’obbligo di allegazione dell’APE per i contratti di compravendita e per quelli di locazione ad eccezione delle locazioni di singole unità immobiliari; chiariva, altresì, che l’obbligo di inserimento della dichiarazione con cui l’acquirente od il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione (comprensiva dell’attestato) relative alla prestazione energetica, non sarebbe stato più previsto per i contratti di locazione non soggetti a registrazione, mentre rimaneva per i contratti di compravendita, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per i nuovi contratti di locazione, appunto, soggetti a registrazione.A seguito dell’introduzione delle sanzioni, il D.L. n.145/2013, aveva contestualmente previsto che, a prescindere dal pagamento della sanzione, il soggetto inadempiente avrebbe comunque dovuto presentare copia della dichiarazione o dell’APE nei successivi 45 giorni.Fermi restando, dunque, gli obblighi di allegazione e dichiarazione richiamati, l’art. 34 del D.lgs.175/2014 precisa che la presentazione di copia della dichiarazione o dell’APE, dopo l’avvenuta contestazione, deve effettuarsi al Ministero dello Sviluppo Economico.Sulla base del nuovo decreto legislativo, al Ministero dello Sviluppo Economico è demandato anche l’accertamento e la contestazione dell’inadempimento, previa trasmissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle informazioni acquisite con la registrazione dei contratti.Viene meno, quindi, la funzione di accertamento e contestazione in precedenza prevista in capo alla Guardia di Finanza e direttamente all’Agenzia delle Entrate (D.L.n.145/2013).L’art. 34 del D.lgs.175/2014 prevede, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico anche i dati relativi ai contratti registrati dal 24 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.L.n.145/2013 che aveva introdotto, appunto le sanzioni amministrative in luogo della nullità in caso di violazione degli obblighi in materia di attestato di prestazione energetica), con la conseguenza che anche tali contratti sono sottoposti alla possibile contestazione di inadempimento in materia di attestato di prestazione energetica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
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