Approvata la Legge di Stabilità 2011 (Finanziaria)

abitazioneLa Legge di Stabilità (che veniva in precedenza definita Legge Finanziaria) per l’anno 2011, Legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.281 alla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2010. I provvedimenti contenuti sono entrati in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2011.Il commento che segue, riguarda le disposizioni fiscali maggiormente interessanti per il settore immobiliare.

  1. Novità in tema di IVA per le cessioni di abitazioni
  2. Proroga detrazione Irpef/Ires 55% su interventi di risparmio energetico
  3. Nuova disciplina fiscale per i contratti di leasing immobiliare

1. Novità IVA per le cessioni di abitazioni

L’art.1, comma 86, della legge 220/2010 stabilisce l’imponibilità IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese “costruttrici” o “ristrutturatrici” entro 5 anni (anziché 4) dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione.Conseguentemente, dal 1° gennaio 2011, le imprese per le quali sia già scaduto il quarto anno dall’ultimazione dei lavori, ma non il quinto, cederanno le abitazioni realizzate applicando IVA, non soggiacendo all’obbligo di restituzione parziale dell’IVA detratta in sede di costruzione, né alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell’IVA sull’attività generale (cd. “pro-rata”).

2. Proroga della detrazione d’imposta del 55% su interventi di risparmio energetico

L’art.1, comma 48, della legge 220/2010 ha prorogato, fino a tutto 31 dicembre 2011, la detrazione del 55% per le spese riferite ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.La novità molto importante riguarda i tempi di ripartizione dell’onere. Infatti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, la detrazione dovrà avvenire obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010).Sono confermate le ulteriori modalità applicative del beneficio, tra le quali:- la semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unità immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza, ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.Per tali lavori, quindi, non è più richiesta l’acquisizione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;-  l’obbligo di invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.Si veda, al riguardo, l’articolo riepilogativo sulle detrazioni riguardanti il risparmio energetico (c.d. del 55%) riportato su questo numero del notiziario.

3. Nuova disciplina fiscale per i contratti di leasing immobiliare

Il riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare, art.1, commi 15-16 prevede:- per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, il versamento, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;-  per i contratti che verranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2011, viene prevista una modifica al regime previgente, diretta ad equiparare l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali al loro acquisto in proprietà (art.1, comma 15).Inoltre, ai sensi dell’art.31 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dal 1° gennaio 2011, è operativo il divieto di compensare crediti d’imposta (per imposte sul reddito ed IVA), fino a concorrenza dell’importo dei debiti tributari iscritti a ruolo per imposte erariali, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro.È prevista, in caso di inosservanza, una sanzione che si rende applicabile unicamente al momento in cui il ruolo sia divenuto definitivo, ossia non piu` contestabile in via giudiziale od amministrativa.In sostanza, al contribuente che effettui la compensazione di crediti relativi ad imposte erariali con debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruoli contestati in via giudiziale o amministrativa (cd. “ruoli non definitivi”), la sanzione, in pendenza di giudizio, non verrà applicata.Al contrario, la sanzione verrà applicata in presenza di compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruoli definitivi, di importo superiore a 1.500 euro.Resta fermo che i contribuenti, con debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.500 euro, possono liberamente utilizzare i propri crediti d’imposta in compensazione con i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti (attraverso il Modello F24).