Norme regionali sulla certificazione energetica. Cosa cambia dal 18 marzo 2010.Il 18 marzo 2010 è entrato in vigore l’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R).
Cosa cambierà a partire da quella data?
Innanzitutto va chiarito che la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l’individuazione della figura del certificatore: rimangono in vigore le norme statali su tali temi (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per la figura del certificatore l’allegato III al decreto legislativo 115/2008). Fino all’emanazione di un modello regionale di attestato di certificazione energetica rimangono pure in vigore i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009. Le disposizioni inerenti la “targa energetica” (art. 7 del regolamento) troveranno applicazione solo dopo l’approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica.Le disposizioni strettamente inerenti il sistema informativo troveranno applicazione solo dopo il varo del sistema informativo sull’efficienza energetica. In particolare fino al varo di tale sistema gli attestati di certificazione dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea.
Quali sono i cambiamenti che vi saranno automaticamente con l’entrata in vigore del regolamento.
1) I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica — ACE (alt. 23-bis della Ir 3912005 e articoli 3 e 4 deI regolamento).
Rispetto a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e linee guida nazionali) vi sarà l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto ACE) anche nei seguenti casi oltre il caso di compravendita immobiliare:a) locazione di un immobile;b) ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;c) fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.Rimane in vigore l’esclusione dagli obblighi dei fabbricati isolati ma solo se di superficie inferiore a 25 mq (mentre lo Stato esclude i fabbricati più piccoli di 50 mq).E si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
2) L’attestato di qualificazione energetica – AQE
Il decreto legislativo 192/2005 (art. 8 comma 2) prevede anche un attestato di qualificazione energetica dell’edificio così come realizzato (detto AQE), da inviare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Quindi fino ad oggi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio acquisire sia I’ACE che questo AQE.La legge regionale stabilisce che l’attestato di certifìcazione energetica tiene luogo dell’attestato di qualificazione, e che viene presentato al Comune con la certificazione di fine lavori (certificazione prevista dall’art. 86 della LR 1/2005). Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla certificazione di fine lavori, l’attestato di certificazione energetica.
3) Come si fa a certificare un immobile
In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore redigerà l’attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall’art. 86 della LR 1/2005)Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l’ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della Lr.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell’attestato di certificazione.b) Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa deI varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fallo i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune (vedi gli obblighi di trasmissione al punto 5).Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.
4) Gli obblighi di trasmissione dell’ACE alla Pubblica Amministrazione.
Come trasmettere l’ACE al Comune?Vi sono due casi:a) se l’ACE è prodotto a seguito di lavori edilizi un originale dell’attestato sarà trasmesso al Comune insieme al certificato di cui all’art. 86 della L 1/2005.Si segnala che, nel caso i lavori edilizi riguardino una pratica gestita dallo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, anche I’ACE passerà come tutta l’altra documentazione dallo stesso SUAP (il regolamento dice “nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)”)b) se l’ACE è prodotto ai fini di una compravendita o di una locazione un originale dell’attestato, una volta firmato dal certificatore, sarà trasmesso senza indugio (dal certificatore o dal proprietario stesso) al Comune. Si ricorda che poiché diviene inutile (vedi quanto detto alla lettera b) del paragrafo 4) l’autodichiarazione di pessima qualità energetica dell’immobile, cesserà anche la necessità di inviare la stessa alla Regione.
5) La vigilanza del Comune.
Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati prodòtti sonoi Comuni ai sensi dell’ad. 3ter della Ir 39/2005 e dell’art. 12 del regolamento
Prof. Dott. Gilberto Baldazzi