L’ascensore non può ledere le parti comuni (così decide la Cassazione con sentenza 14786 del 24/06/09).Quindi la legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/1989 art.2) che consente una maggioranza ridotta per deliberare la fornitura e installazione dell’impianto, non è esaustiva!Prima il condominio deve deliberare sulla legittimità dell’uso delle parti comuni per posizionare l’impianto con le maggioranze qualificate di 2/3 di cui art. 1120 del Codice Civile.
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