Sulla Gazzetta Ufficiale n.302/2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative“Di seguito una sintesi delle disposizioni ritenute di interesse per il settore immobiliare:Fabbricati rurali, variazione catastale (articolo 29, comma 8). Le istanze finalizzate al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili (comma 2-bis dell’articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) vengono ritenute valide anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, a condizione che detta presentazione avvenga entro il 31 marzo 2012. Il comma 21 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha differito al 31 marzo 2012 il termine, originariamente previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle domande.Proroga esecuzione degli sfratti (articolo 29, comma 16). Statuita la proroga, fino al 31 dicembre del 2012, dell’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei Comuni capoluogo di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell’avvio del “Piano nazionale di edilizia abitativa”, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione prevede, inoltre, che la proroga non si applica relativamente alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevede che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che beneficiano del differimento dell’esecuzione degli sfratti, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto –legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito dalla legge 3 marzo 2006, n. 86, secondo cui il reddito dei fabbricati di cui all’art. 37 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.(in collaborazione con UPPI)
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