Da tempo si discute se la conferma dell’amministratore condominiale debba avvenire con le maggioranze previste per la nomina del medesimo oppure risulti sufficiente la maggioranza prevista per le delibere di seconda convocazione e nel caso di assemblea di tale fatta.
Tutto deve risalire al concetto per cui risulta consolidato il principio della prorogatio della funzione dell’amministratore.
Dimissionario o revocato o con l’argomento non espressamente indicato all’ordine del giorno dell’assemblea, l’amministratore continua a svolgere tutte le sue funzioni ordinarie o straordinarie fino a che con la maggioranza, questa volta si, di 500 millesimi, non sia nominato un nuovo amministratore.
Ed allora se l’argomento è all’ordine del giorno, e se, magari per scarsa affluenza all’assemblea, la conferma avviene in una adunanza in seconda convocazione con le maggioranze di essa e cioè con almeno 336 millesimi la conferma è da intendersi avvenuta o meno?
Poiché come indicato all’ inizio, è da intendersi in prorogatio la funzione dell’amministratore, sarà altrettanto valida a maggior ragione la conferma esplicita ancorché con la delibera di seconda convocazione che veda la partecipazione favorevole della maggioranza degli intervenuti, di persona o per delega, all’assemblea, che costituiscano almeno 334 millesimi.
Per tutte la Cassazione conseguentemente alla sentenza 23.01.2007 n° 1405.”