Tutte le opere tese a conseguire una ripartizione delle spese in base al reale consumo effettuato dalle singole unità immobiliari di un condominio attraverso sistemi di contabilizzazioni del calore e per le opere di “termoregolazione del calore” sono deliberate in deroga alle disposizioni del Codice Civile sulle maggioranze condominiali.La legge n° 10 del 1991 (un po’ “datata” ) precisa che in tali casi l’assemblea delibera a “maggioranza” senza precisare quale e comunque secondo la sua “ratio” con un voto facilitato rispetta alla disposizione di base.Si presume quindi ragionevolmente che derogando dall’art. 1120 (innovazioni) e dal 2° comma dell’art. 1136 del Codice, la legge intenda considerare legittima la delibera adottata dalla maggioranza dei millesimi in prima convocazione (in tal caso ricalcando la norma ordinaria) ma con la maggioranza ben più agevole nel caso di assemblea di seconda convocazione prevista con un “quorum” di 336 millesimi (1/3 del totale).
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