Intervento del Prof. Gilberto Baldazzi in Palazzo Vecchio, sala delle miniature, nel convegno sulla mediaconciliazione civile e commerciale tenutosi il giorno 12/10/12.Illustri signore e signori, sig. Presidente del Consiglio Comunale, sig. Capogruppo Massimo Pieri, Gentile Giudice dott.ssa Breggia del Tribunale di Firenze.Quale Presidente dell’Unione dei Proprietari immobiliari che conta 160.000 iscritti e quale co-responsabile di As- Connet di Firenze, organismo riconosciuto per la conciliazione, sono lieto di evidenziare alcuni aspetti salienti di come deve intendersi la nostra “missione” nella Conciliazione.Forse il motivo vero che ha caratterizzato la imminente decisione della Corte Costituzionale che sta per decidere di considerare non accettabile l’eccezione di incostituzionalità eccepita dall’organo della avvocatura “OUA” è da ricercarsi nel fatto che non si può considerare solo l’aspetto deflattivo della funzione della conciliazione nel contesto della attività della magistratura e del Giudizio e quindi, come eccepito, l’aver introdotto l’obbligo di un ulteriore livello e grado di giudizio, ma bensì il senso e significato di un intervento nel contenzioso da parte di un soggetto “terzo” (il conciliatore) che tende a rilevare la vera motivazione della “diatriba”.Specie nel contesto dei rapporti di vicinanza abitativa, la motivazione formale spesso è diversa da quella sostanziale del conflitto.L’osservatorio svolto in Roma sul numero delle controversie ha rilevato che il 50% sono di natura condominiale. Ebbene spesso questa “società obbligata” (un cittadino senza poter valutare la tipologia dei nuovi “soci” viene a trovarsi nell’edificio con “partner” non scelti di magari sgradite…) determina conflitti dovuti a questioni che nulla hanno a che fare con i fatti formali del contenzioso così come giudiziariamente evidenziato, occasione di una sorta “redde rationem” stimolato da altre motivazioni! La conciliazione, con la straordinaria opportunità della verifica dei fatti in forma anche separata fra i contendenti (che il giudizio ordinario non consente) rivelerà la vera origine del conflitto concorrendo a definirlo per sempre, mentre con la sentenza giudiziale, specie per la parte soccombente, il conflitto permane e si aggrava.Baldazzi ha rilevato che nel Giudizio ordinario le parti non sono i protagonisti, essi possono parlare solo se autorizzati dal Giudice; i protagonisti sono i legali, dotati di ermetismi formali spesso per i clienti incomprensibili …… Nella conciliazione i protagonisti sono le parti che si esprimono liberamente anche, si ripete, separatamente, rivelando la vera natura dei fatti al conciliatore che opererà quindi sul “vivo” e “vero” contenzioso che potrà così essere sanato per sempre..Formidabile quindi secondo Baldazzi tale opportunità che il nostro Paese ha potuto conseguire allargando l’opportunità anche alla cosiddetta “conciliazione delegata” ove il Giudice, rinvia, le parti in corso di giudizio, al conciliatore superando sostanzialmente i formalismi e le “incomunicabilità” consentendo alle parti di liberarsi dei vincoli procedurali, rimettendo ad esse la possibilità di dialogare e definire la vicenda.Baldazzi ha sottolineato anche la realtà sociale straordinaria della Conciliazione prescindendo dagli effetti deflattivi della attività giudiziaria formale, posto che controversie in gran numero non si sarebbero nemmeno definite in un contenzioso necessariamente formale davanti all’Autorità Giudiziaria (per il suo costo, la sua durata etc …) e quindi mantenendo la conflittualità latente fra i soggetti che permarrebbero nel tempo nel contesto con effetti anche gravi di contrasto fin anche con rilevanze penali.
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