La “camere arbitrali” hanno facoltà di ricevere il mandato delle parti in lite per dirimere le controversie di natura civilistica. Esse sono sia totalmente private che “semiprivate” cioè quelle istituite dalla Camera di Commercio. Le decisioni possono essere rituali e irrituali: le prime cioè recepite dall’Autorità Giudiziaria e le seconde con valenza “contrattuale”.Nel campo immobiliare esiste a Firenze l’Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze (www.arbitrato-immobili.it) che opera con lodi irrituali cioè con atti che hanno comunque valenza di contratto appunto e che a parere della nostra organizzazione assolvono egregiamente l’aspettativa degli interessati posto che nessuno appellerebbe, se dotato di normale intelligenza, una decisione che le parti hanno deciso di rispettare. Con poca spesa e in 90 giorni è quindi possibile risolvere una controversia che le parti decidano di demandare all’arbitrato che può essere gestito da un arbitro unico o da un collegio secondo le decisioni delle parti “in causa”.In materia di locazione è legittimo l’arbitrato tranne nei casi di non “deferibilità” (si pensi all’azione per il rilascio ecc. per cui occorre l’intervento della Magistratura).Più complesso è l’arbitrato condominiale che può attuarsi solo se previsto dal regolamento condominiale o da una delibera che integri tale regolamento.Addirittura in tale caso perfino l’opposizione alla delibera può avvenire per arbitrato. Infatti l’art. 1137 del Codice Civile nel riconosce ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere alla Autorità Giudiziaria avverso le delibere, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e quindi non esclude la definizione della controversia con arbitrato. È valida quindi la norma del regolamento che prevedesse tale procedura contro le deliberazioni viziate che tuttavia non potranno essere sospese, possibilità che attiene solo al giudice ai sensi dell’art. 700 c.p.c..Sulla possibilità di estendere l’arbitrato nel regolamento per tutte le controversie compresa quella del ricorso per l’annullamento della delibera, si pronunciò anche la Cassazione il 22 giugno 1983/4218.Dott. Gilberto BaldazziPresidente dell’Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze
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