MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROCEDURALI DOPO IL D.L. 70/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 106Uno schema onde percorrere il labirinto delle disposizioni vecchie e nuove:A) non è più necessario che le fatture differenzino gli oneri della mano d’opera rispetto alla fornitura complessivaB) permane l’obbligo dei pagamenti con apposita modulistica bancaria senza procedere alla ritenuta di acconto del 10% a cura del cliente: vi provvede direttamente la banca trattenendo il 4% (così ridotta l’aliquota) dell’importo (forfaittizzando rispetto all’IVA che non viene più a tale fine ad essere rilevante).C) non è più necessario inviare preventivamente la segnalazione al Centro Operativo Fiscale di PescaraD) tale su detti adempimenti rimangono validi per il passato e la irregolarità (non sanabile) fa decadere dai beneficiE) è sempre obbligatorio (con sanzione di decadenza dai vantaggi fiscali) l’invio alla ASL competente per territorio rispetto all’ubicazione del cantiere, ove l’opera sia svolta da più imprese e nel caso di prestazione rilevante ai fini della sicurezza (art. 99 decreto legislativo 81/2008); la comunicazione va inviata ove trattasi di una unica prestazione imprenditoriale, qualora la presenza di cantiere preveda il superamento del parametro di 200 “uomini-giorno” (art. 98 della citata normativa)La comunicazione ASL (raccomandata con ricevuta di ritorno) ove dovuta, deve prevedere la descrizione sintetica della natura delle opere, committenza, inizio delle lavorazioni, impresa esecutrice, ubicazione del cantiere e (ciò comunque almeno presso il cliente) dichiarazione di assunzione di responsabilità circa gli adempimenti degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di regolare posizione contributiva con il personaleF) in caso di vendita è confermato che i benefici “passano” all’acquirenteG) i benefici spettano a chi effettivamente ha sostenuto l’onereH) i lavori a “cavallo” dell’anno solare possono essere evidenziati per l’anno successivo se tutti i pagamenti sono in tale periodo effettuati.(dichiarazione congressuale del 7 luglio della dirigenza dell’Agenzia delle Entrate)I) I benefici sono solo ai fini IRPEFJ) Per opere condominiali sarà necessario semplicemente la dichiarazione del pagamento della quota parte millesimale da parte dell’amministratore rispetto alle rimesse bonificate al fornitore (anche le imprese individuali le società di persone saranno interessate solo se i soci sono contribuenti IRPEF e purché il bene non sia strumentale e npon sia “bene-merce”)K) Rimane il limite deducibile di € 48000,00 (in caso di lavori pluriennali tale limite è da considerarsi per l’importo totale dell’opera prescindendo dai pagamenti annuali) per ogni avente diritto, in relazione ad ogni persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare (anche in condominio quindi un proprietario di più unità dovrà considerare la pratica per ciascun bene senza cumulo)L) La deduzione, di norma in quote uguali in dieci anni, può essere optata in cinque anni per gli utrasettantacinquenni alla data del 31.12.2009, e in tre rate per gli utraottantenni.M) La documentazione da conservare per eventuali richieste da parte dell’amministrazione Finanziaria, sarà precisata da apposito provvedimento in corso di emanazione
- Locazioni e similari agevolazioni circa la soppressione della raccomandata “antiterrorismo”
- Bollo di quietanza