L’obbligo di “tracciabilità” anche per importi inferiori a € 1000 fu indicata nella legge 27 dicembre 2013 n 147 art 1 comma 50; è CHIARITO che ciò non implica necessariamente che il pagamento sia con assegno o bonifico purché sia conseguita prova idonea a che il pagamento sia avvenuto per contanti come una ricevuta scritta. Così il Ministero dell’Economia ha precisato con nota prot. 10492 del 5 febbraio 2014 come la ricevuta rispetti la disposizione.
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