Con l’introduzione della normativa sulla “cedolare secca” entrata in vigore il 07.07.2011 è stato disposto che la registrazione dei contratti di locazione e di comodato “assorbe” l’adempimento relativo alla comunicazione agli organi di PS per la “cessione di fabbricati”; erano escluse le cessioni per uso diverso dall’abitazione.Ciò è ribadito con il Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, con l’art. 2 conferma che la registrazione in termine fisso, “assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191.”In sostanza, non vi è più l’obbligo di presentazione della c.d. comunicazione di cessione del fabbricato contestualmente alla stipula di un contratto di locazione o di comodato ad uso abitativo.Ai sensi del citato Decreto Legge, l’Agenzia delle Entrate trasmette (DOVREBBE TRASMETTERE….) in via telematica al Ministero dell’Interno le informazioni acquisite all’atto della registrazione del contratto.Le disposizioni di cui all’art. 2 del presente Decreto Legge non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza di cui all’art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.Quindi la vecchia regola rimane in vigore per i contratti relativi ad attività commerciali e per gli stranieri extracomunitariPertanto, tranne che per i suddetti casi, non si deve più presentare all’autorità di pubblica sicurezza locale il modulo di cessione del fabbricato ex art. 12 D.L. 21.03.1978, n. 59,(Baldazzi-Marinelli- Casarini)
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