Coloro che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione abitativa spetta una detrazione d’imposta di € 300,00 se il reddito non supera € 15493,71 e di € 150,00 se il reddito è conteso fra tale importo e € 30987,41. In caso di redditi superiori non spetta alcuna detrazione.Lo stabilisce il comma 1 dell’art. 16 del nuovo testo unico delle imposte dirette.La disposizione fa riferimento alla legge 431/98 che disciplina le locazioni abitative e quindi tutte quelle regolate dalla normativa che sostituì la legge dell’equo canone sono destinatarie della normativa quindi anche i contratti così detti “concordati” (transitori, 3+2 ecc) oltre quelli ordinari della durata di anni quattro (più quattro).
- Contenimento energetico: APE obbligatoria
- Locazioni e Fideiussioni