Manovra Monti: entra in scena l’iniquità fiscale

manovra_montiSul Supplemento Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha convertito in Legge il D.L. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – cd. “Manovra Monti” -.La disposizione prevede l’introduzione, anticipata al 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria), sostitutiva della vecchia ICI, applicata anche sulla “prima casa“; la detrazione Irpef del 36% sui lavori di ristrutturazione edilizia viene resa definitiva (in precedenza era temporanea ed aveva beneficiato di numerose proroghe), mentre la detrazione d’ imposta del 55% sugli interventi di risparmio energetico negli edifici è stata prorogata di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2012.La riduzione delle agevolazioni fiscali, originariamente prevista nella “Manovra di Ferragosto”, è stata sostituita dall’aumento “temporaneo” di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 21% e del 10% per il trimestre ottobre-dicembre 2012, che potrebbe divenire “strutturale” nel 2013 e subire un ulteriore incremento dello 0,5% dal 2014, qualora non venga portata a termine la riforma fiscale entro settembre 2012, tale da assicurare specifici e determinati effetti sul gettito erariale.Di seguito analizziamo i principali provvedimenti ritenuti di maggior interesse.

1. “Tassazione degli immobili”

Per quanto riguarda le misure relative agli immobili, il D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 dispone:– l’introduzione dal 2012 dell’IMU in sostituzione dell’ICI e la rivalutazione dei coefficienti catastaliViene anticipata al 2012 l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dagli artt. 8-9 del D. Lgs. 23/2011 (Decreto attuativo del “federalismo fiscale municipale“), che verrà applicata sul possesso degli immobili, ivi compresa l’abitazione principale, in sostituzione dell’ICI e dell’IRPEF, e relative addizionali, dovute sugli immobili non locati.La nuova imposta municipale si applicherà in via sperimentale nel triennio 2012-2014, con le modalità stabilite dall’art.13 del D.L. 201/2011, per entrare a regime dal 2015.L’aliquota ordinaria è stabilita nello 0,76% (con facoltà dei Comuni di ridurla o aumentarla dello 0,3%), mentre per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4% (con possibilità per i Comuni di aumentarla o ridurla dello 0,2%) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,2% (con possibile riduzione sino allo 0,1%).Viene stabilito, inoltre, che i Comuni possano applicare l’aliquota dello 0,4% anche per gli immobili strumentali e per gli immobili posseduti da soggetti IRES (società di capitali), nonché, più in generale, per quelli concessi in locazione a terzi.La base imponibile è pari, per i fabbricati, alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, aggiornati ad hoc ai soli fini IMU.Per le aree edificabili, resta invece ferma la base imponibile ICI, pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.In sostanza, le novità conseguenti all’anticipazione dell’IMU riguardano principalmente:· la tassazione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.Come anticipato, per tali immobili, l’aliquota è fissata allo 0,4%, con facoltà del Comune di aumento o riduzione dello 0,2%, ed è stabilita l’applicazione di una detrazione pari a 200 Euro.Per gli anni 2012 e 2013, viene prevista una maggiorazione della suddetta detrazione, pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza nell’abitazione). Tale maggiorazione non può comunque superare l’importo di 400 euro (in sostanza, la detrazione complessiva potrà arrivare sino ad un massimo di 600 euro);· la rivalutazione dei coefficienti catastali, presi a base per la determinazione dell’imposta dovuta.In particolare per le abitazioni, il “coefficiente moltiplicatore” passa da 100 a 160, conseguentemente la base imponibile IMU è determinata dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per 160.Il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “istituti di credito, cambio e assicurazione” è 80; quello stabilito per gli immobili classificati nel Gruppo D – Opifici e altri fabbricati strumentali (ad eccezione della categoria D/5) verrà incrementato dal 2013, passando, da 60, a 65.Per determinare l’IMU dovuta, si dovrà operare come sugue:Rendita Catastale x1,05 x :

  • 160 per i fabbricati di Gr. A (esclusi A/10) e cat. C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati di Gr. B e cat. C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati di cat. D/5
  • 80 per i fabbricati di cat. A/10
  • 60 per i fabbricati di Gr. D (esclusi D/5). Dal 2013, tale moltiplicatore sarà pari a 65
  • 55 per i fabbricati di cat. C/1

Una parte del gettito IMU è di competenza dello Stato. Questa è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% su una base imponibile complessiva di tutti gli immobili (esclusa quella relativa all’abitazione principale e ai fabbricati rurali ad uso strumentale), al lordo di ogni detrazione o riduzione di aliquote deliberata dai Comuni.L’ introduzione dell’IMU graverà pesantemente su tutti gli immobili, compresa l’ abitazione principale, con evidenti effetti depressivi sul mercato.Già da tempo l’ UPPI ha evidenziato la distorsione perpetrata dalle patrimoniali sugli immobili, forme di imposizione iniqua sopportate da una sola categoria di contribuenti ( i proprietari di immobili ) e che avranno come effetto indiretto l’ aumento dei canoni di locazione.Inoltre, l’aumento dei “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione dei valori catastali, con un unico coefficiente, non tiene conto delle differenze tra nuovi e vecchi accatastamenti (in molte realtà gli accatastamenti dei fabbricati di nuova costruzione sono molto più vicini al valore reale), né dell’allocazione territoriale dei fabbricati;– istituzione dal 2013 della T.A.R.E.S. (nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi)Dal 1° gennaio 2013, entrerà in vigore nei Comuni italiani la “TARES” il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , che sostituirà tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.Il nuovo tributo graverà sui possessori, occupanti o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (fanno eccezione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva).La nuova imposta si applicherà in base a 2 variabili:

a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell’immobile (cd. “TARES rifiuti”);

b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza – cd. “TARES servizi”).

La tariffa verrà stabilita con Decreto regolamentare entro il 31 ottobre 2012.– La detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie diviene definitivaDal 1° gennaio 2012, viene resa strutturale la detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, che viene estesa anche alla ricostruzione ed al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi. A quest’ultimo riguardo, viene specificato che la dichiarazione dello stato d’emergenza (necessaria per poter accedere alla detrazione in tale fattispecie) può essere anche anteriore al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della disposizione).Resta fermo che la detrazione si applica nella misura del 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.Per quanto riguarda gli interventi condominiali, il disegno di legge di conversione specifica che sono agevolabili i lavori eseguiti su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, così come elencate nell’art.1117 del Codice Civile.E’ stata confermata anche l’applicabilità della detrazione agli acquisti di immobili residenziali ristrutturati e ceduti da imprese edili, a condizione che l’acquisto sia effettuato entro i 6 mesi successivi all’ultimazione dei lavori.Si sottolinea che la disposizione agevolativa si applica anche agli interventi di risparmio energetico (ai sensi del comma 1 lett. h del nuovo art. 16bis del T.U.I.R.-D.P.R. 917/1986), ma solo a partire dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.Ciò comporta che, a differenza di quanto finora stabilito, per il periodo d’imposta 2012, gli interventi di riqualificazione energetica, che non consentono il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per il 55%, sono esclusi dal 36%.Il Parlamento è ritornato sull’ argomento inerente la trasferibilità della detrazione a fronte della cessione dell’abitazione oggetto dell’intervento di recupero.Al riguardo, si ricorda che l’art.2, commi 12-bis e 12-ter, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011, ha riconosciuto al venditore, nell’ipotesi di vendita di un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, la facoltà di scegliere tra:

  • continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
  • trasferirla all’acquirente.

Dal 2012, il nuovo art.16bis del TUIR, al comma 8, ribadendo la possibilità di scelta per il venditore, chiarisce definitivamente che, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile;– proroga detrazione Irpef 55% per l’ anno 2012Viene prevista anche la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (originariamente in scadenza il 31 dicembre 2011), con le medesime modalità operative attualmente vigenti.E’ stato, inoltre, esteso l’ambito applicativo della detrazione con riferimento agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (in tal caso il limite massimo di detrazione spettante è pari a 30.000 euro, così come già previsto per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione).

2. Aumento aliquote IVA

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, il D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 prevede l’aumento di 2 punti sia per aliquota IVA ridotta del 10% sia per quella ordinaria del 21% (si passa rispettivamente al 12% e al 23%).Tale aumento verrà mantenuto anche nel 2013 ed ulteriormente incrementato dello 0,5% dal 1° gennaio 2014, qualora entro il 30 settembre 2012 non sia entrata in vigore la Riforma fiscale, con un conseguente maggior gettito programmato.In sostanza, l’aumento di 2 punti delle aliquote del 21% e del 10% prevista per il trimestre ottobre-dicembre 2012 ha carattere congiunturale, ma potrebbe diventare strutturale dal 2013 e subire un ulteriore incremento dello 0,5% dal 2014, se non saranno raggiunti i suddetti obiettivi di gettito.Al momento, tuttavia, viene eliminato il “taglio lineare” delle vigenti agevolazioni fiscali (5% per il 2012 e 20% per 2013), originariamente previsto dall`art.40 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni nella legge 111/2011) e successivamente anticipato dall’art.1, co. 6 del D.L. 138/2011 (convertito con modifiche nella legge 148/2011 – cd. “Manovra di ferragosto”).

3. Misure per lo sviluppo

In materia di misure per lo sviluppo, il D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 prevede:– l’introduzione dal 2011 dell’ACESi tratta di una deduzione dal reddito d’impresa di un importo corrispondente al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio apportato in azienda (viene agevolato l’incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010).In particolare, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), l’aliquota del “rendimento nozionale” è fissata al 3%, mentre dal 2014 la stessa verrà determinata con apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno (tenendo conto del rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di 3 punti percentuali);– la deducibilità dall’IRES e dall’IRPEF della componente IRAP-costo del lavoroViene prevista l’integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato.In pratica, il 100% della quota di IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al netto delle deduzioni spettanti) va ad abbattere il reddito imponile IRES/IRPEF del datore di lavoro.Vengono, inoltre, rafforzate le attuali agevolazioni IRAP connesse al costo dei lavoratori, in caso di dipendenti di età inferiore a 35 anni o di sesso femminile.Le suddette disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2012.Con la medesima decorrenza, inoltre, il testo del disegno di legge di conversione dispone l’abrogazione della deduzione IRES/IRPEF pari al 10% dell’IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti, tenuto conto che tale agevolazione (istituita dal 2008 dall` art.6, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009) viene di fatto superata ed incrementata dall’attuale disposizione del D.L. 201/2011.Per effetto della suddetta abrogazione, pertanto, la deduzione del 10% riguarderà l’ammontare dell’IRAP riferita ai soli interessi passivi e oneri assimilati.

4. Altre misure d’interesse

accatastamento fabbricati rurali

Con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 201/2011, verranno stabilite le modalità di inserimento negli atti catastali dei requisiti di ruralità degli immobili, fermo restando l’ accatastamento degli stessi al catasto urbano che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2012. Per tali immobili, nelle more della presentazione della scheda di aggiornamento catastale, l’I.M.U. dovrà essere assolta a titolo di acconto utilizzando una rendita similare a quella di immobili aventi le medesime caratteristiche e già iscritti in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell’ attribuzione della rendita catastale, provvederà a detrminare il conguaglio.

semplificazione adempimenti

Nell’ ottica della semplificazione degli adempimenti, è stato stabilito che per fruire delle detrazioni/deduzioni dal reddito ex D.P.R. 917/1986 riguardanti:

  • spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione, restauro di beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e DPR 1409/63;
  • erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, Enti che svolgono o promuovono attività di ricerca, studio, documentazione, divulgazione di rilevante interesse culturale, artistico o scientifico;

la documentazione e le certificazioni attualmente richiesta sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, da presentare al Ministero competente, attestante le attività eseguite e le spese sostenute.

accertamento tramite Studi di Settore

A decorrere dal periodo d’imposta 2011 (dichiarazioni dei redditi 2012), a favore dei contribuenti che risultino congrui e coerenti, anche per effetto di adeguamento, alle risultanze degli Studi di Settore, si applicano:

  • la preclusione degli accertamenti basati su “presunzioni semplici” ai fini delle imposte dirette e dell’IVA (di cui, rispettivamente, all’art. 39, co.1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972),
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività d’accertamento, sempre ai fini delle imposte dirette e dell’IVA (di cui, rispettivamente, all’art. 43, co.1, del D.P.R. 600/1973 e all’art.57, co.1, D.P.R. 633/1972), a condizione che non siano commesse violazioni che comportino obbligo di denuncia per uno dei reati penali-tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000,
  • la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo in sede d’accertamento (di cui all`art.38, del D.P.R. 600/19739) solo se il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato[13].

Tali disposizioni si applicano solo a condizione che il contribuente:

  • abbia regolarmente assolto la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti,
  • risulti coerente, sulla base dei dati forniti, con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione del proprio Studio di Settore (o dei propri Studi di Settore, in caso di esercizio di più attività).

Diversamente, i contribuenti che non risultino congrui e coerenti alle risultanze degli Settore di Settore saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell`Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.

introduzione di una “patrimoniale” sugli immobili detenuti all’estero

A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) da persone fisiche residenti in Italia.L’imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d’acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato.Dall’imposta dovuta si detrae l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile (sino a concorrenza dell’ammontare di imposta dovuta in Italia).Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che il versamento dell’imposta dovrà avvenire entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (quindi, per il 2011, il termine è fissato al 16 giugno 2012);

introduzione di una “patrimoniale” sulle attività finanziarie detenute all’estero

Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.L’imposta si applica sul valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso, con aliquota dello 0,1% per il 2011 e 2012 e dello 0,15% a decorrere dal 2013.Dall’imposta dovuta si detrae l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie (sino a concorrenza dell’ammontare di imposta dovuta in Italia).Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che il versamento dell’imposta dovrà avvenire entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (quindi, per il 2011, il termine è fissato al 16 giugno 2012);

aumento dell’addizionale regionale all’IRPEF

Con effetto già dal periodo d’imposta 2011, viene disposto l’incremento dell’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF che, dallo 0,9% passa all’1,23%.(In collaborazione con UPPI)