Anche per le liti condominiali si deve necessariamente (pena l’inammissibilità del contenzioso) far precedere l’instaurazione della causa dal tentativo di conciliare le parti. avanti la «camera di mediazione».Della mediazione si è occupata anche la legge 220/2012, chiarendo (articolo 71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) quali siano in ambito condominiale le fattispecie in qui vige l’obbligo di mediazione. Tra queste c’è sicuramente l’impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali. Ed è bene rilevare come, per ovvie ragioni, il termine per l’impugnazione resti sospeso per tutto il periodo necessario a esperire il tentativo di conciliazione avanti al mediatore.La domanda di mediazione va presentata «presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale ove il condominio è situato», e che al procedimento di mediazione (nulla vieta peraltro che vi partecipino anche i singoli condòmini quali reali titolari del diritto conteso) è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza degli intervenuti e metà dei valori millesimali.Nel corso della mediazione (purché si rispetti il termine massimo di 3 mesi di durata) l’amministratore può chiedere vari rinvii e la proposta di mediazione va approvata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà 500 millesimi.
- Pagella verde con regole uniche
- Sottotetti condominiali o no