L’utilizzo di contanti, assegni e libretti al portatore dopo il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito ha apportato alla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre.Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del giorno 06/12/2011 è entrato in vigore il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, è stato stabilito che non è più possibile il trasferimento di denaro tra soggetti diversi per importi pari o superiori ai 1000,00 Euro. Per trasferire importi superiori sono necessarie le banche, Uffici Postali oppure istituti di moneta elettronica. Si è, pertanto, abbassato il limite a 1000,00 anche per gli assegni bancari, circolari, vaglia cambiari e postali per l’inserimento o meno della clausola di non trasferibilità, come anche il saldo dei libretti al portatore dei depositi bancari o postali non può essere superiore ai 1000,00 Euro ed essi devono essere estinti oppure il loro saldo deve essere ridotto entro il giorno 31/03/2012. Si è comunque precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro)
Breve schema riassuntivo delle variazioni dei limiti relativi all’uso dei contanti, degli assegni con clausola “non trasferibile” e dei libretti bancari o postali al portatore |
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Fino al 29/4/2008 |
12.500,00 Euro |
dal 30/4/2008 al 24/6/2008 |
5.000 Euro |
Dal 25/6/2008 al 30/5/2010 |
12.500 Euro |
Dal 31/5/2010 al 12/8/2011 |
5.000 Euro |
Dal 13/8/2011 al 5/12/2011 |
2.500 Euro |
Dal 06/12/2011 ad oggi |
1.000 Euro |
Lo scopo della Legge è quello di rendere più difficile la vita a chi deve immettere nel sistema economico “pulito” denaro proveniente (presumibilmente) da attività illecite, adeguando anche la normativa a quella della Comunità Europea; è evidente che più si utilizzano sistemi di pagamento “tracciabili” più diventa difficoltoso l’utilizzo del denaro contante a scopi illeciti e per la lotta all’evasione fiscale.Si ricorda, comunque, che il trasferimento di contanti che deve essere inferiore ai 1.000 Euro, non riguarda il trasferimento giornaliero, ma bisogna verificare il valore complessivo della transazione e quindi non è possibile pagare frazionatamente importi in contanti di valore inferiore ai 1000 Euro in più riprese. Tale divieto, però, non riguarda quando ci sono vendite a rate tra privati ed è usualmente previsto dalla prassi commerciale e quindi non è, invece, possibile trasferire contante, frazionandolo in parti inferiori ai 1.000 Euro, per pagare ingenti somme a qualsiasi titolo. Lo stesso esempio è possibile farlo con i proprietari immobiliari che affittano per esempio un appartamento a 6.000 Euro all’anno con pagamento, previsto contrattualmente a 500 Euro mensili in contanti.La nostra Associazione, comunque, consiglia sempre di tracciare e documentare regolarmente l’incasso della locazione mensile (per esempio tramite il bonifico), anche se non esiste nessuna Legge che vieta il pagamento in contanti. Resta, naturalmente, sempre inteso che è dovuta la ricevuta al conduttore che paga l’affitto, rilasciando un documento con marca da bollo da Euro 1,81 sempre a carico del conduttore. In questo caso, a nostro avviso, la prassi e soprattutto il contratto di locazione regolarmente registrato può prevedere il pagamento in contanti in rate mensili non superiori, evidentemente ai 1000 Euro.
Sanzioni
Nel caso si dovessero superare i limiti sopra esposti, la sanzione è compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, con un minimale di Euro 3.000, con possibilità anche di coinvolgere la parte che ha ricevuto il contante o l’assegno, comunque è necessario valutare caso per caso. Vi possono essere poi casi di grande rilevanza per gli importi trasferiti in contanti superiori ai 50.000 Euro.Il D.L. 201/2011 introduce poi ulteriori misure per scoraggiare l’uso dei contanti: ad esempio il pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, non potranno più avvenire per contanti se gli importi della pensione, dello stipendio e di compensi è superiore ai 1.000 euro, debbono quindi essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte “istituzionali” di cui all’art. 4 del D.L. n. 78/2010 convertito (il limite di importo in questione può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze). Queste novità operative dovranno adeguarsi tutti gli utenti entro il 7/3/2012.(IN COLLABORAZIONE CON UPPI)