Dal 1° ottobre il rilascio dell’Ape avverrà secondo criteri fissati su base nazionale
Dal 1° ottobre cambia la modalità per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Ape) di un edificio o di un’unità immobiliare.La novità discende da tre decreti ministeriali del 26 giugno 2015, firmati dal ministro allo Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dai colleghi di altri quattro ministeri coinvolti (Infrastrutture, Ambiente, Difesa e Semplificazione): gli atti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 162 del 15 luglio 2015 e riguardano, rispettivamente, l’attuazione della direttiva europea 2010/31/Ue (e della legge 90/2013 in Italia) per ciò che riguarda i requisiti minimi e le modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici, il rilascio del relativo attestato di certificazione e la compilazione della relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza dello stesso alle prescrizioni per il contenimento dei consumi.
Parametri e metodologia
Oggi l’Ape (ancora compilato nella pratica come un vecchio Ace o attestato di certificazione) tiene conto del solo fabbisogno richiesto per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1° ottobre saranno, invece, considerati tutti i servizi energetici presenti nell’edificio: riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, e, per il non residenziale, illuminazione e sistemi di trasporto (ascensori e scale mobili).Per illustrare la prestazione in modo immediato agli utenti, saranno impiegate icone ed emoticon.Per ciò che riguarda la determinazione dei requisiti di rendimento energetico, la principale novità è l’introduzione del cosiddetto fabbricato di riferimento. Dal 1° ottobre la performance di una casa o un alloggio sarà ricavata confrontando l’unità con una sorta di fabbricato “ombra”, in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma composto in condizioni ottimali tenendo conto anche della forma e della ubicazione climatica. A seconda delle differenze che emergeranno dal paragone sarà assegnata la classe di merito.
I contenuti e le 10 classi
L’Ape sarà suddiviso in cinque pagine e, oltre alla fotografia e ai dati dell’edificio, conterrà obbligatoriamente – pena l’invalidità – la prestazione energetica globale (espressa sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile), la classe energetica, la qualità energetica del fabbricato per il riscaldamento e raffrescamento, i valori di riferimento a norma di legge, le emissioni di anidride carbonica, l’energia esportata e le raccomandazioni su come sia possibile migliorare la situazione di partenza e su quali siano le proposte di intervento più convenienti da eseguire.Come già in passato, la performance complessiva dell’immobile (oppure della singola unità) sarà indicata mediante l’uso di lettere, che vanno dalla A (massimo livello prestazionale) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi saranno 10: i primi quattro faranno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni: da A4 (il più efficiente) ad A1.
Le norme regionali
Grande novità introdotta dal Decreto e dalle linee guida è la decisione di riportare su tutto il territorio nazionale a un’applicazione omogenea del sistema di attestazione energetica, dopo le fughe in avanti degli anni passati da parte di alcune Regioni. Ciò significa che dal 1° ottobre gli edifici saranno classificati sulla base di uno stesso metro di valutazione. Solo le Regioni che hanno recepito interamente la direttiva Ue (pur invitate a conformarsi entro due anni) potranno mantenere un proprio sistema: è il caso della Provincia di Bolzano, che non intende rinunciare a CasaClima, e di quella di Trento, che sta verificando la possibilità di seguire una propria direzione.
Il sistema informativo
Dal gennaio 2016 l’Enea dovrà realizzare e attivare una banca dati nazionale, denominata Siape, per raggruppare in un solo database tutti gli attestati rilasciati sul territorio nazionale. Il sistema sarà studiato in modo da dialogare con i vari elenchi regionali: non solo quelli degli Ape, ma anche i catasti degli impianti termici.
Controlli e verifiche
Se fino ad oggi i controlli, pur previsti, sono partiti nelle Regioni solo in via sperimentale e in genere a campione, ora le verifiche scatteranno d’obbligo su almeno sul 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. I certificati falsi saranno invalidati, e per il progettista scatteranno severe sanzioni sia amministrative che disciplinari (fissate dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005).