La riserva di legge sull’obbligo della mediazione da parte del conciliatore presso gli organismi di conciliazione, non è stata “intaccata” dalla novella “NEGOZIAZIONE ASSISTITA” A CURA DEI LEGALI…Infatti la mediazione è ancora del tutto OBBLIGATORIA per le materie previste dalla legge (condominio, locazione, comodato, rapporti bancari, successioni ecc.); la NEGOZIAZIONE ASSISTITA da parte dei legali è introdotta nelle materie per le quali la mediazione era “facoltativa” come liti per natanti, circolazione stradale e recuperi crediti fino a € 50.000,00 (per cui paradossalmente oltre tale importo è di nuovo possibile la mediazione…!)Si noti che di recente la giurisprudenza ha confermato che la mediazione non può essere semplicisticamente denegata (mancata partecipazione, lettere di disinteresse ecc.) pena la “delegata” da parte del giudice che non considera in tali casi attivabile l’azione giudiziaria e non accetta quindi che la procedura non sia stata assolutamente formalmente tenuta con la partecipazione delle parti e dei legaliNovità è semmai la modifica che prevede che gli organismi svolgano la procedura gratuitamente in tale ipotesi di fallimento al primo incontro se non per le spese vive sostenute.(Dal “blog” risposte a quesiti del sito dello studio prof. Gilberto Baldazzi ‘www.studiobaldazzi.it’.)
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