In un recente simposio organizzato da UPPI a Roma illustri giuristi hanno chiarito come il regolamento “così detto contrattuale” altro non è che un normale regolamento che disciplina l’uso delle cose comuni ove è ospitata una eventuale serie di limitazioni al diritto di proprietà (ad esempio il divieto di un particolare uso dei beni comuni ecc.)Orbene ancorché “contrattuale” la disciplina degli usi sarà modificabile con le maggioranze di cui al 2° comma dell’art. 1136 del c. civile mentre i “patti” limitativi potranno essere modificati con il concorso dell’unanimità dei condomini.Si noti che tale regolamento di solito predisposto dal venditore e trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari avrà valore per i “patti” anche nei confronti dei successivi acquirenti; quello approvato all’unanimità in forma civilistica e non trascritto avrà valore ove gli acquirenti di volta in volta vi aderiscano!
- Responsabilità nel condominio per lavori in quota
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