Dopo “fiumi” di inchiostro sul tema, dopo che la nuova legge di riordino del Condominio aveva inserito i sottotetti fra i beni comuni potremmo dire in sintesi “salvo il contrario…”Nulla cambia quindi rispetto ai precedenti orientamenti della Cassazione che ipotizzava il sottotetto “pertinenza” dell’appartamento dell’ultimo piano se diversamente non specificato dal titolo (il contratto di acquisto o il regolamento contrattuale); anche di recente (Cassazione II sezione 10 settembre 2014 n 19094) quando tale volume serve come isolante “caldo/freddo” dell’unità immobiliare dell’ultimo piano: sarà bene comune viceversa se ha attitudine ad accogliere apparati comuni e salvo sempre che la questione non sia disciplinata dal “titolo” come sopra precisato.
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