Certificazione energetica in caso di compravendita obbligatoria a decorrere dal 1° Luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari

Il 1° Luglio 2009 è entrato in vigore – salvo diversa disposizione regionale- l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica (ACE/Aqe) per le singole unità immobiliari, in caso di compravendita. L’attestato è un documento con finalità informative, che non obbliga ad adeguare l’edificio e/o l’unità immobiliare, ma determina il dispendio energetico dello stesso.

La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE).
Il provvedimento, all’art. 6, elenca i casi in cui è richiesto l’attestato.

  • Il primo caso riguarda gli edifici di nuova costruzione (cioè la cui richiesta di costruire sia stata presentata successivamente all’8 ottobre 2005) e gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, oggetto di ristrutturazione integrale;
  • La seconda ipotesi concerne gli immobili esistenti; essi devono essere dotati dell’attestato secondo le seguenti scadenze:
    a. A decorrere dal 1° luglio 2007 nel caso di trasferimento a titolo onoroso dell’intero immobile di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
    b. A decorrere dal 1° luglio 2008 nel caso di trasferimento a titolo onoroso dell’intero immobile di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati;
    c. A decorrere dal 1° luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo onoroso delle singole unità immobiliari.

Ma quali sono le conseguenze in caso di inadempimento? L’art.35, comma 2-bis del d.l. 122/’08 ha soppresso la previsione del Decreto legislativo 192/2005 che imponeva, a pena di nullità, di allegare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso, la documentazione energetica (salvo norme regionali per altro in corso di emanazione).

Successivamente in base alle linee guida (DM 26/06/09) con i criteri di classificazione è reiterato l’obbligo di allegazione per gli edifici esistenti ciò è sostituibile con una autocertificazione con la quale il venditore dichiara che l’immobile è in classe “”G”” (pessimo!).

L’art. 15 comma 7, del citato decreto prevede ora soltanto che il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica, sia punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Obbligo, questo che la finanziaria per il 2008 ha poi reso maggiormente cogente, stabilendo, per le nuove costruzioni, che il rilascio del certificato di agibilità sia subordinato, alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.

L’UPPI PREDISPONE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL VOSTRO IMMOBILE, PER INFORMAZIONI IN SEDE (Gesticasa: www.gesticasasrl.it).

Il Presidente
Prof. Dott. G. Baldazzi”