I proprietari di immobili in condominio saranno forse chiamati a rispondere delle soccombenze in giudizio per carenza di legittimazione alle liti da parte dell’amministratore ancorché concordi sul suo operato e informati della controversia.
PREMESSA
La Cassazione con consolidata giuirisprudenza (sent. 15 marzo 2001 n. 3773; 17 maggio 2000 n. 6407; 2 dicembre 1997 n. 12204; 8 luglio 1995 n. 7544; 6 dicembre 1986 n. 7256), compreso il ricorso per Cassazione (sent. 15 marzo 2001, cit.; 22 febbraio 1983 n. 1337; 26 agosto 1986 n. 5203) ha sempre ritenuto che in base all’art. 1132 del C. Civile l’amministratore avesse la legittimazione passiva e facoltà connesse purché, nei casi in cui il petitum fosse in materia che esorbita dai suoi poteri, “… dia senza indugio notizia all’assemblea dei condomini” quindi alla prima assemblea o con una informativa ad una straordinaria se vi fossero utili questioni.Ove poi vi fosse stato esplicito mandato a resistere al giudizio, ancorché la cosa apparendo all’epoca della giurisprudenza citata superflua, si dovesse intendere tale mandato anche quello di proporre tutti i gravami che si rendessero in seguito necessari (sentenza 6 dicembre 1986 citata).Con rivoluzionaria sentenza della S.C. di Cassazione Civile ( sez II 26 Novembre 2004 n° 22294) si recita
“… il Collegio ritiene di non condividere tale orientamento, in quanto basato su una interpretazione dell’art. 1131, seconda comma, cod. civ. che non tiene conto della ratio ispiratrice di tale norma, la quale è diretta a favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli, invece di citare tutti i condomini, di notificare la citazione all’amministratore.Nulla, invece, nella norma in questione giustifica la conclusione secondo la quale l’amministratore sarebbe anche autorizzato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea.Una volta chiarito tale punto, va rilevato che, in considerazione del fatto che la cd. autorizzazione della assemblea a resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all’amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, per cui, in definitiva, l’amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius, tale autorizzazione non può valere che per il grado in giudizio in relazione al quale viene rilasciata.Ciò a prescindere dalla considerazione che sembra logico ritenere che, in linea di principio, il proseguimento del processo in caso di esito sfavorevole in prima istanza, deve essere oggetto di una valutazione da parte di chi ha il potere deliberativo nell’ambito del condominio (l’assemblea) e non da parte di ci svolge compiti di natura essenzialmente esecutivi e gode di limitati poteri decisionali (l’amministratore)”.
CONSIDERAZIONI
Evidentemente la Cassazione nella riportata decisione fa parziale riferimento al non citato art. 65 delle disposizioni di attuazione del C. Civile nella tutela del terzo come sopra illustrato (che può chiedere la nomina di un curatore speciale quando per qualsiasi causa il condominio è privo dell’amministratore, il quale dovrà convocare l’assemblea per “avere istruzioni sulla condotta della lite”) Quindi si evidenzia la necessità di una assemblea (ma può essere la medesima nella quale l’amministratore in altro presupposto riferirà, quindi cosa cambia?) non di un mandato specifico che peraltro, se fosse così restrittiva la valutazione della norma coma la Cassazione ritiene nella sua novella interpretazione, anche il curatore de quo dovrebbe avere un mandato altrimenti non potrebbe che “rimettersi a giustizia” perché se così il tutto fosse, anche l’art 1136 “IV” gioca un ruolo negativo dovendosi proporre una delibera COSPICUA di cui al II comma del medesimo articolo (la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi!)Forse la Cassazione (ancora non citandolo però) fa riferimento proprio alla interpretazione letterale del IV comma del 1136 ricordato ove testualmente per indicare le maggioranze per le varie delibere si legge
“… le deliberazioni che concernono … le liti attive e PASSIVE…”
Quindi anche le passive con delibera e con una tale cospicua maggioranza? Con buona pace della consolidata consuetudine e Giurisprudenza!
UN PARADOSSO QUINDI
Appare spropositata l’impostazione della recente di Cassazione per cui non solo occorre un mandato a resistere ad una citazione pervenuta all’amministratore,. ma occorre una cospicua maggioranza!E se non si consegue delibera e tuttavia l’assemblea, magari con le maggioranze ridotte di seconda convocazione, desse indicazioni sulle strategie da adottare, l’amministratore non può costituirsi e pur legittimato passivamente a ricevere l’atto di citazione (comma II art,. 1131 citato) sarà contumace? Ma come può essere legittimato e nel contempo contumace? Un caso di negata Giustizia e ricorribilità alla Corte Costituzionale? E ancora, se l’amministratore si costituisce ed assume utili condotte di causa il condominio soccomberà comunque? Per non parlare degli effetti di un decreto ingiuntivo e dei pregiudizi che potrebbero derivarne… Ma allora come si concilia tutto ciò con la facoltà addirittura all’amministratore conferita dall’art. 1130 – 4° per cui egli può (giustamente nell’interesse dei piccoli proprietari in condominio) compiere autonomamente gli atti (quindi autonomamente davanti all’Autorità Giudiziaria) conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio?La tesi della nuova di Cassazione può essere condivisa, AL LIMITE, solo nell’ipotesi dell’esigenza del mandato specifico all’amministratore solo ove debba trattarsi di ricorso in Cassazione, appunto, ove il petitum varia dal merito alla legittimità e quindi è in tal caso a giudizio dello scrivente opportuna la valutazione con delibera di assemblea (ancorché “illuminante” la sentenza di Cassazione citata e storica sempre richiamata e confermata del 2001 sez. II 15 Marzo 2001, la quale, richiamando la precedente fin dal 1986 n° 5203, recita
” .. quanto poi alla dedotta mancata indicazione nel ricorso del conferimento all’amministratore di un mandato per la proposizione del ricorso in sede di legittimità è appena il caso di rilevare che per consolidata giurisprudenza di legittimità l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessere necessarie, compreso il ricorso in cassazione, in relazione al quale è legittimato a conferire la procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo a norma dell’art. 265 c.p.c. (v. Cass. n. 5203-86)”
Complimenti ai giudici dell’epoca!
ERGO
Di certo è da respingersi l’ipotesi di necessità di esplicito mandato per resistere in giudizio ad azione in cui il condominio sia convenuto in primo grado e, forse, anche al gravame di merito.Una decisione della S.C. di Cassazione a sezioni riunite, data la contraddittorietà della discutibile sentenza, si impone!Prof. Gilberto Baldazzi