La Toscana è stata la prima Regione a legiferare in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. E va detto che ha recepito abbastanza fedelmente il contenuto dell’intesa del 1° Aprile scorso. Vediamo, dunque, cosa ha previsto, premettendo che la denuncia di inizio attività per realizzare gli interventi edilizi di seguito elencati dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Interventi di ampliamento
La legge n. 24/09 della Rebione Toscana consente interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino a un massimo del 20% della superficie già esistente alla data 31 marzo 2009 e comunque fino a un massimo per l’intero edificio, di 70 metri quadrati. Tali interventi (che in ogni caso non possono modificare la destinazione d’uso degli edifici interessati) vanno realizzati solo su immobili abitativi aventi (sempre alla data 31 marzo 2009) le seguenti caratteristiche:a) Tipologia monofamiliare o bifamiliare;b) Altra tipologia purché di superficie non superiore a 350 metri quadrati.Ulteriore condizione (che vale anche le opere straordinarie di demolizione e costruzione di cui diremo tra poco) è, poi, che gli interventi vengano effettuati solo “su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizionali funzionali”.
Demolizione e ricostruzione
La legge della Toscana consente sugli edifici residenziali anche interventi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35% della superficie utile già esistente alla data del 31 marzo 2009 (il 15% degli edifici a destinazione mista residenziale-commerciale).Come per gli interventi straordinari di ampliamento, anche in tal caso non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può, invece, essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbianno una superficie utile non inferiore a 50 metri quadrati.
Condizioni generali di ammissibilità
Le principali esclusioni riguardano i centri storici (zone A), gli edifici con vincolo storico-artistico o in zone di inedificabilità assoluta, parchi, riserve. Dall’incremento vanno pure sottratte le superfici abusive, anche se in seguito condonate. Vanno comunque rispettate le distanze legali tra costruzioni, le altezze massime dei fabbricati e le dotazioni di opere di urbanizzazione primaria.Molta attenzione viene poi prestata al risparmio energetico: in caso di ampliamenti, l’indice di prestazione energetica delle volumetrie aggiunte deve essere del 20% rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni dal 2010 in poi. In ipotesi di demolizioni e ricostruzioni si pretende il 50% in più su tutto l’edificio. Nessun cenno la legge contiene, invece, ai contributi di costruzione, alle norme anti-sismiche o alle autorizzazioni paesaggistiche: deve ritenersi quindi che in materia rimanga tutto invariato.È previsto il contributo con detrazione IRPEF del 55%.