La legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha introdotto delle importanti novità riguardo alla disciplina fiscale sulle successioni abolendo l’imposta sulle successioni e le donazioni in particolare per le successioni aperte ed agli atti di successione stipulati a partire dal 25 ottobre 2001.Per quanto riguarda le successioni l’art. 13 comma 1 della suddetta legge, prevede che l’imposta sulle successioni non è più dovuta indipendentemente dal valore o dal grado di parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari. Pertanto sui beni immobili e sui diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario sono dovute solamente le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari con un importo minimo di € 129,11, senza pertanto tenere conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.Una grande novità introdotta dalla nuova normativa circa la determinazione dell’asse ereditario scaturisce dal non dover più ricomprendere nell’attivo ereditario i beni soggetti ad imposta che il de cuius aveva alienato nei sei mesi antecedenti alla sua morte e neppure si considerano più di esclusva proprietà ai fini della determinazione dell’attivo ereditario conti correnti titoli cointestati che adesso, in mancanza di prova contraria si considerano ripartiti in parti uguali tra i contestati e quindi concorrono a formare l’attivo ereditario esclusivamente per la quota di competenza del de cuius.Tali provvedimenti concorrono a ridurre sensibilmente la base imponibile alleggerendo conseguentemente il carico fiscale di ciascun erede.Per quanto riguarda la dichiarazione di successione questa va presentata esclusivamente in presenza di immobili o diritti immobiliari presso l’Ufficio delle Entrate di competenza dell’ultima residenza del de cuius. Inoltre non è più prevista la dichiarazione ai fini dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI), poiché sarà compito dell’Ufficio Finanziario che ha ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne copia ai comini interessati.Per quel che riguarda la nuova normativa sulla donazione, sempre l’art. 13 comma 1 prevede che l’imposta sulle donazioni o altre liberalità di beni e diritti è esclusa per gli atti di liberalità tra vivi effettuati nei confronti del conuige, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado. Mentre per gli atti verso tutti gli atti soggetti si applicano le imposte sui trasferimenti applicate per le operazioni a titolo oneroso (imposta di registro) eccedente € 180.759,91, qualore il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore a € 180.759,91. Detto limite è elevato a € 516.459,90 nel caso in cui il beneficiario sia un portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 (come modificato dalla legge 162/1998).Importante novità è l’estensione dell’agevolazione “prima casa”, in particolare qualora l’oggetto della successione o della donazione riguardi il trasferimento della proprietà di una abitazione non di lusso destinata ad abitazione principale e se il beneficiario abbia quei requisiti stabiliti dalla norma riguardante le agevolazioni per l’acquisto della casa (legge 342/2000 art. 69 comma 3) allora il beneficiario corrisponderà le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 per l’imposta ipotecaria e € 168 per l’imposta catastale) e non più proporzionale pari complessivamente al 3% del valore catastale dell’immobile. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno, onde ottenere l’estensione dell’agevolazione prima casa è sufficiente che almeno uno dei beneficiari abbia i requisiti previsti.È utile ricordare quali siano i requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione prima casa, il beneficiario deve avere la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro un anno dall’acquisto a titolo gratuito o moris causa; in detto comune il beneficiario non deve possedere neppure per quote un’altra abitazione; il beneficiario non deve essere titolare nemmeno per quote di un’altra abitazione acquistata, anche a titolo oneroso, con il beneficio di prima casa su tutto il territorio nazionale; infine il beneficiario deve mantenere la titolarità dell’immobile per almeno cinque anni.
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