La presenza formale in giudizio dell’amministratore e dei condomini è un diritto autonomo e disgiunto infatti con la sentenza n. 10717 della Corte di Cassazione, sezione III, del 16 maggio 2011, si riconosce il diritto dei singoli condomini di costituirsi autonomamente in giudizio, anche se lo ha già fatto l’amministratore. Riportando i motivi della decisione, si noti come la Corte evidenzia che
“Se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (cfr. Cass. 9206/05, 5084/93).Ed invero, i condomini che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore; inoltre, possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c. applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall’art.. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore”