La normativa sulla “cedolare secca” (Decreto Legislativo n 23 del 14 marzo 2011) ha anche introdotto all’art. 3 comma 8 elementi rigorosi per sanare gli affitti in ”nero”.Dopo il 7 Giugno (termine entro il quale era possibile invia ordinaria procedere a tale sanatoria) le sanzioni per il proprietario sono pesanti.Oltre agli aspetti fiscali circa l’evasione, l’inquilino (o direttamente incidentalmente gli uffici) può “denunciare” il proprietario ottenendo se prova i fatti per legge un contratto di anni 4 (più altri 4 se non vi è necessità del proprietario o altri elementi già previsti dalla normativa) al canone ANNUO pari alla rendita catastale dell’immobile moltiplicata per tre.Quindi un danno enorme perché le rendite catastali sono su parametri assai bassi.Questa forma pressoché “estorsiva” assegnata alla disponibilità dell’inquilino in realtà non lo “assolve” dagli oneri che gli competono per l’evasione del 50% dell’imposta di registro evasa più le penali che sono di importo dal 120% al 240% dell’imposta evasa oltre gli interessi.L’inquino dovrà anche provare l’esistenza di tale contratto magari con una causa (in realtà con una conciliazione obbligatoria presso il nostro organismo AS-CONNET-UPPI o altro abilitato).La normativa è comunque carente perché un contratto di locazione attualmente obbligatoriamente deve avere la forma scritta (legge 431/98 e 311/2004) e lo Stato non può sostituirsi ai contraenti.
- Promemoria per gli Onorevoli Deputati
- Locazioni e similari agevolazioni circa la soppressione della raccomandata “antiterrorismo”