È ancora in vigore diversamente da quanto segnalano i “rumors” l’obbligo di apporre la marca di quietanza di € 1,81 sulle ricevute di qualsivoglia quietanza (locazione, altri saldi).Il pagamento con bonifico (che regolarizza in modo virtuale il bollo) non rende obbligatoria alcuna ricevuta e quindi alcuna quietanza posto che il bonifico è liberatorio per tale adempimento.È escluso il bollo ove la fattura sia esposta di IVA (ad esempio per una fattura emessa da una società per un canone di locazione).Si noti che il bollo, ora creato dal “tabaccaio” con la macchinetta della quale è dotato, deve avere la data antecedente o della medesima data di quella del documento e non successiva ad esso.Ciò vale anche per la bollatura di qualsivoglia altro documento (ad esempio è soggetta a sanzione la bollatura dei contratti di locazione con un bollo datato successivamente alla data del contratto… poiché vi è un lasso di tempo (30 giorni) dalla data del contratto per registrare il medesimo, spesso capita che il proprietario di un immobile reperisca “con comodo” i bolli necessari… ERRORE CHE VA EVITATO!!
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