La corporazione dei legali si è “sollevata” contro la normativa di conciliazione temendo per lo spazio economico di sua pertinenza: errore!La conciliazione si svolge di fatto sempre con la presenza dei legali pertanto favoriti nella loro attività professionale.Appaiono quindi pretestuose le eccezioni frapposte ancorché risulti comunque necessaria una normativa integrativa che renda la conciliazione uno strumento sempre più fruibile.Si ritiene che sia più che giusto, come la normativa attualmente prevede, che la parte che tende a far fallire la conciliazione non partecipandovi, sia sanzionata nel giudizio eventualmente posto in essere; è del pari giusto infine che il Giudice possa condannare la parte “riottosa” ad attivare congruamente la conciliazione al pagamento anche ove risultasse vittoriosa nel giudizio dell’importo del contributo unificato (che è il costo dell’attivazione del giudizio ordinario per fallimento della conciliazione).Si noti che la conciliazione nasce non già per introdurre un grado di giudizio ulteriore di fatto, ma per scoraggiare azioni legali pretestuose dalla parte economicamente “più forte” che peraltro inflaziona il contenzioso davanti al Giudice togatoBen vengono quindi a motivo di tali presupposti le ulteriori attuali “sanzioni” quali il mancato riconoscimento delle spese sostenute e i vantaggi fiscali.Auspichiamo comunque che a fianco delle soluzioni alternative delle controversie quali appunto la conciliazione (da marzo obbligatoria anche in materia di condominio) a Firenze conseguibile presso l’UPPI (www.uppifirenze.it) e l’arbitrato (www.arbitrato-immobili.it), si dovrà comunque approfondire il ruolo della conciliazione legata alla controversia sulla interpretazione dei contratti convenzionati previsti dalla Legge 431/98 ad esaltare l’intervento del Giudice solo in via eccezionale.