Schema di sintesi dell’IMU

imuSchema di sintesi dell’IMU (art. 13 -DL 201/2011)Data entrata in vigore a decorrere dall’anno 2012 (provvisoria fino al 2014).

Le imposte che andrà a sostituire

  • Irpef e le addizionali regionale e comunale all’Irpef dovute sui redditi fondiari con riferimento ai beni non locati.
  • Imposta comunale sugli immobili (ICI).

Presupposto dell’imposta

  • L’abitazione principale e le relative pertinenze.
  • I fabbricati iscritti in Catasto.
  • Le aree fabbricabili.
  • I terreni agricoli.
  • Tutti gli immobili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumenti o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • Gli immobili detenuti all’estero.

Soggetti passivi

  • I proprietari o i titolari di un diritto reale di immobili.
  • Il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.
  • L’utilizzatore nel caso di leasing.

Base imponibile per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati di gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5.
  • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10.
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D.
  • 55 per fabbricati della categoria catastale C/1.

Base imponibile per i terreni agricoli

Il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per un moltiplicatore pari a 130. (Il moltiplicatore scende a 110 per i coltivatori diretti). L’unica agevolazione, che poi è una riaffermazione di una previsione dell’ICI, riguarda l’esenzione stabilita per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o collinari (art. 9, comma 8, del DLgs. 23/2011).

Base imponibile per gli immobili detenuti all’estero

Il valore costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato. L’aliquota dello 0,76% sarà dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso.

L’aliquota

L’imposta è dovuta annualmente con aliquota di base dello 0,76 %, ridotta allo:

  • 0,40 % per l’abitazione principale e le relative pertinenze
  • 0,20 % per i fabbricati rurali.

Riduzioni dell’aliquota decisa dai Comuni

Ai comuni è concessa la facoltà di:

  • modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali
  • modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;
  • modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota per i fabbricati rurali fino ad un massimo di 0,1 punti percentuali;
  • ridurre l’aliquota di base allo 0,4 % nel caso l’immobile:- non sia produttivo di reddito fondiario;- sia posseduto da un soggetto IRES;- sia affittato.

Detrazioni d’imposta Detrazione di Euro 200 per l’abitazione principale e le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno per il quale l’abitazione è stata utilizzata per 1 abitazione principale.Per il 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200 è elevata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (massimo 4 figli) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.Riduzioni dell’aliquota Vengono abrogate le disposizioni previste dall’art. 59, lett. d) ed e) del DLgs. 446/97 che consentiva ai comuni di assimilare ad abitazione principale le unità in suo gratuito ai parenti e di regolamentare le pertinenze.

Il versamento dell’imposta

L’’imposta è dovuta per anni solari e determinata in proporzione alla quota di proprietà e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento dell’’imposta saranno stabilite da un provvedimento del diretto dell’Agenzia delle Entrate. Con tutta probabilità il pagamento potrà essere effettuato in due rate di uguale importo con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Esenti dall’IMU

  • Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
  • I fabbricati posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, comunità montane e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • I fabbricati di proprietà della Santa sede.
  • I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
  • I fabbricati appartamenti agli Stati esteri.
  • Gli immobili con destinazione ad usi culturali (articolo 7, comma 1, lettera c) del DLgs n. 504 del 1992) e quelli utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive nonché ad attività religiose o di culto.

Gettito fiscale

È riservata allo Stato il 50% dell’IMU calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali, l’aliquota base dello 0,76 %.Schema di sintesi dell’IMU