Mediaconciliazione

mediaconciliazioneDal 20 marzo 2012 risulta obbligatoria la conciliazione anche in materia condominiale e quindi l’UPPI ha messo a disposizioni degli amministratori e dei condomini tale strumento che costituisce il tentativo obbligatorio per le liti condominiali (e per risarcimento danni da incidenti stradali) che completa il campo di applicazione che già da un anno è in vigore per le altre controversie civilistiche.Contattando il sito (www.mediazioni-conciliazioni.it) gli interessati potranno attivare la procedura.Si consiglia di conseguire una delibera “standard” alla prima assemblea ad evitare che in caso di necessità si debba procedere a convocare un’assemblea ad hoc che potrebbe risultare di difficile attivazione e posto che la dottrina è univoca nella indicazione della necessità delle maggioranze di cui al secondo comma dell”art. 1136 del Codice Civile per il conferimento del mandato all’amministratore ad attivare la conciliazione (o a parteciparvi).Sarà opportuno del pari conseguire una delibera che tenda a ridurre i costi attivando anche l’ARBITRATO (www.arbitrato-immobili.it) prima di adire le vie giudiziarie.Pertanto si suggerisce la delibera come segue:

CLAUSOLA DA INSERIRE NEL REGOLAMENTOE/O IN DELIBERA CONDOMINIALE

L’assemblea in caso di controversia e salvo che si tratti di vicende che attengono alla persona dell’amministratore, conferiscono al medesimo mandato per la designazione dell’Organismo di Conciliazione AS-Connet/UPPI che risulta tecnicamente più idoneo e successivamente in caso di insuccesso di definire la controversia stessa, ove non sia esclusa la deferibilità presso l’Istiuto Arbitrale Immobiliare di Firenze (IAIF) secondo il regolamento del medesimo.

A tutte le procedure controparte potrà senza problemi alcuno ed anzi auspicabilmente, farsi assistere dal legale di fiducia per cui l’UPPI non comprende l’avversione di una parte della classe forense alle suddette forme di definizione delle controversie deflattive della massa di giudizi presso l’autorità giudiziaria ma incrementativi dell’attività svolta dagli avvocati.