CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N° 19/EL’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 Giugno 2012, chiarisce e contraddice quanto a suo tempo stabilito in ordine alla INSANABILITÀ per le vecchie denunce della mancata separazione nelle fatture del fornitore fra la Mano d’Opera e il materiale (che per le nuove pratiche era precisazione esclusa così come l’invio di essa al Centro di Pescara).L’insanabilità è superata applicando il concetto “penalistico” del favor Rei.È confermata la esclusione della differenziazione in 3 o 5 anni della deduzione IRPEF a seconda della età del contribuente: per tutti la suddivisione è per 10 anni.Nei condomini è confermata la sufficienza della dichiarazione dell’amministratore, è necessario il Codice Fiscale del Condominio è non è necessario (diversamente da come appariva più recentemente) precisare la situazione catastale del condominio.
- Locazione di immobili storici vincolati: cambiano le regole
- Locazione: nuove procedure per la comunicazione di cessione del fabbricato