In pieno periodo di vacanze (per chi le potrà fare) è uscita la Risoluzione Ministeriale del giorno 10 agosto 2012 n.84/E. Essa fornisce numerosi chiarimenti in tema di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico in condominio. E’ appena il caso di ricordare che in questi ultimi anni l’energia solare si è molto sviluppata anche nel nostro paese ed in particolare, numerosi condomini hanno cominciato a valutare la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici, non solo per le proprie esigenze di consumo, dei propri condòmini, ma anche di creare e generare energia e “guadagnare” introiti derivanti dall’immissione in rete dell’energia prodotta ed eccedente i bisogni personali.La risoluzione ministeriale distingue i casi di impianti di produzione di energia elettrica fino a 20 Kw (non ceduta totalmente alla rete) oppure oltre. Nel primo caso chiarisce che il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà.In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto, gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini. Il condominio, infatti, disciplinato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio che necessita di essere amministrata o dall’assemblea dei condòmini, che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni, oppure, per gli edifici condominiali con più di quattro condòmini, dall’amministratore, avente compiti di carattere amministrativo, esecutivo e rappresentativo che permettono al condominio di agire in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori, utenze, amministrazione finanziaria, eccetera).In sostanza il condominio è un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.In altre parole, quindi, il condominio non è mai percettore di reddito, il quale viene sempre imputato ai singoli condòmini, in base ai millesimi di proprietà. Quando l’impianto produce più di 20 Kw, ad esclusione del caso in cui l’eccedenza è autoconsumata dal condominio (risoluzione n.46 del 2007), si genera reddito d’impresa e la risoluzione afferma che si configura un’autonomo soggetto identificato con una Società di fatto tra i condòmini che hanno approvato (e quindi subito l’onere) per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. La Società di fatto, pertanto, dovrà richiedere un nuovo numero di partita Iva, che sarà, naturalmente, diverso da quello del condominio, sarà assoggettato ad Irap ed assimilato alla Società in nome collettivo, distribuirà, pertanto il reddito ai singoli soci in base alle quote di proprietà della SdF, dovrà attivare tutta la contabilità Iva, fatturare al GSE (che applicherà la ritenuta del 4%) e presentare, quindi un’autonoma dichiarazione dei redditi. Il reddito, quindi, verrà determinato dalla differenza tra tutti i ricavi (compreso il contributo in conto esercizio – tariffa incentivante) ed i relativi costi, compresi quelli per la manutenzione dell’impianto, che invece sarà ammortizzato con aliquota al 9%.Gilberto Baldazzi – Andrea Casarini
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