È resa inefficace la disposizione (DLGS n 23 del 2011 art 3 commi 8 e 9) che prevede in caso di irregolare o omessa registrazione dei contratti ad uso abitativo la riduzione a un contratto “4+4” al canone annuo pari al triplo della rendita catastale (Corte Costituzionale sentenza n 50 – del 14 marzo 2014).
- Legittimo il contante per la locazione abitativa sotto l’importo di €1.000
- Detrazione IRPEF del 50% per i costi sostenuti per le ristrutturazioni