La detrazione per interventi edilizi in abitazioni e pertinenze (TUIR art 16 bis e LEGGE 147 – 2013 art. 1 comma 139) sono quelli definiti dall’art. 3 comma 1 del Testo unico dell’Edilizia (Dpr 380 – 2001) quindi manutenzione straordinaria mentre quella ordinaria prevede tale beneficio sono per le parti condominiali del fabbricato purché destinato prevalentemente ad uso abitativo.Si noti che la manutenzione straordinaria esiste anche se l’intervento non interessa l’intera unità immobiliare; ad esempio è manutenzione straordinari il rifacimento completo del bagno con sostituzione di tubature ma non lo è la sostituzione dei sanitari eccSi noti che con circolare 29/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate ha escluso il beneficio per realizzazione di autorimesse e posti auto eliminazione delle barriere architettoniche misure di salvaguardia contro atti illeciti cablature per l’inquinamento acustico risparmi energetici (salvo altre disposizioni) misure antisismiche bonifica dell’amianto.
- La megasanzione per i contratti incongrui è incostituzionale
- Modalità di calcolo dell’usufrutto