APE. SE OMESSA MULTE “SALATE” (DL 13.12.2013 “destinazione Italia”)L’attestato di prestazione energetica (APE) peraltro conseguibile fino a nuove disposizioni con i medesimi criteri previsti per la vecchia “ACE” può non essere allegato al contratto di compravendita ONEROSI (non esiste l’obbligo in caso di cessione a titolo gratuito) o per una durata inferiore a quattro mesi di locazione) o di locazione (oltre quattro mesi) nei quali si deve dare atto dalle parti di aver conseguito il documento e in alternativa deve essere consegnato almeno entro 45 giorni.In caso di omissione la sanzione in solido e in parti uguali in capo ai contraenti, è prevista nella misura del “range” fra 3 mila e 18 mila Euro senza che tale sanzione faccia venir meno comunque l’obbligo di conseguire l’attestato.Nelle locazioni di singole unità immobiliari la multa oscilla fra 1000 e 4000 euro e della metà nei casi di contratti concordati (della durata iniziale di tre anni)
- Interesse legale precipita all’1%
- Inquinamento acustico perseguibile