Il nuovo articolo 1129 10° COMMA del Codice in luogo del vecchio testo sulla durata annuale della funzione di amministratore, recita:”L’INCARICO DI AMMINISTRATORE HA DURATA DI UN ANNO E SI INTENDE RINNOVATO PER EGUALE DURATA”.Il testo non precisa che ciò sia per una volta sola e di seguito il Codice approfondisce il meccanismo di nuova nomina solo in caso di revoca o dimissioni.Ergo l’amministratore necessario per legge non essendovi più nell’Istituto giuridico del condominio la prorogazio nell’incarico, rimane in carica fino a revoca o dimissioni.Libera l’assemblea di revocare il mandato in qualsiasi momento con la particolarità che l’incarico per l’ultima nomina formale avvenuta prima della introduzione della nuova legge, avrebbe una riserva biennale per cui la revoca anticipata comporta l’obbligo di erogare il compenso per il secondo anno, nel caso di revoca alla scadenza del primo anno!Similmente comunque ove la revoca avvenisse “durante” l’esercizio e quindi con il compenso fino alla fine del mandato.
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