Responsabilità nel condominio per lavori in quota: non solo sui tetti (in tal caso vedasi la normativa speciale per il posizionamento della “linea vita”)
Il condominio e l’amministratore oltre alle responsabilità nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere vi è anche quella prevista dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ciò si verifica quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto (ancor più grave nel contratto d’opera con un operatore occasionale) per lavori edili o similari di natura civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano o simili a quelli previsti nel Titolo IV del Testo Unico.In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all’interno del cantiere, l’amministratore, ed economicamente i condomini, è responsabile sia dal punto di vista civile che penale.Per questo motivo, è suo compito verificare l’idoneità tecnico-professionale delle dei soggetti e/o imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha specificato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale “committente” all’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione). Ciò a prescindere dal fatto che l’appalto dei lavori sia deciso attraverso una delibera assembleare o sia invece oggetto di una spontanea iniziativa dell’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri conservativi e di urgenza, salvo ratifica assembleare (come l’articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile o articolo 1135, comma 2, del Codice civile).Riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, particolarmente delicati sono gli interventi in quota, (accesso su ponteggi o elevatori per prestare opere come la potatura di alberi, in tal caso il noleggiatore del ponteggio deve impedire l’accesso a soggetti diversi dall’utilizzatore e ove questi noleggi la struttura la responsabilità si incrementa..) vale a dire tutti quei lavori «che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile». (articolo 107 del Dlgs 81/08).